(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)
- Il contributo di promozione a favore delle emittenti con partecipazione al canone ammonta al massimo all’80 per cento:
- dell’indennizzo versato dall’emittente per la diffusione del suo programma via T-DAB;
- degli investimenti necessari per la preparazione all’adozione di nuove tecnologie di diffusione.
- Il DATEC definisce le spese computabili conformemente al capoverso 1 lettera b.
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.