(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)
- Il contributo di promozione a favore delle emittenti televisive con partecipazione al canone ammonta al massimo all’80 per cento delle loro spese computabili.
- Il DATEC designa le tecniche di produzione televisiva degne di promozione.
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.