Un ciclo di perfezionamento finalizzato all’ottenimento di un titolo federale di perfezionamento è accreditato se:
si svolge sotto la responsabilità di un’organizzazione professionale a carattere nazionale o di un’altra organizzazione idonea (organizzazione responsabile);
consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento secondo la presente legge;
è aperto a persone provenienti da tutta la Svizzera;
è impostato sulla formazione universitaria;
consente di accertare se le persone che lo frequentano hanno raggiunto gli obiettivi di cui all’articolo 17;
include sia una formazione pratica sia un insegnamento teorico;
garantisce che il perfezionamento si svolga sotto la responsabilità di una persona in possesso del titolo federale di perfezionamento corrispondente;
si svolge in centri autorizzati a questo scopo dall’organizzazione responsabile;
richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assunzione di responsabilità;
l’organizzazione responsabile dispone di un’istanza indipendente e imparziale incaricata di statuire sui ricorsi delle persone che lo frequentano o dei centri di perfezionamento, secondo una procedura equa, almeno nei casi di cui all’articolo 55.
Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.
Per ciascuna professione medica universitaria, un’unica organizzazione è responsabile per tutti i cicli di perfezionamento previsti.
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