Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni mediche e ne nomina i membri.
Esso fa in modo che vi siano rappresentati adeguatamente la Confederazione, i Cantoni, le scuole universitarie e le cerchie professionali interessate.
La Commissione delle professioni mediche si compone di una direzione e delle sezioni «Formazione» e «Perfezionamento». Dispone inoltre di un segretariato.
Essa emana un regolamento interno; vi disciplina in particolare la procedura per le sue decisioni. Il regolamento dev’essere sottoposto per approvazione al DFI.
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