Le misure disciplinari previste nell’articolo 43 non si applicano ai fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Un divieto temporaneo o definitivo d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale in ragione di una violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 40 lettera a verificatasi prima dell’entrata in vigore della presente legge può essere pronunciato se motivi di tutela della salute pubblica lo richiedono assolutamente.
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