811.212OCPSanFederal Council Ordinance1 feb 2020Fonte originale
Il Dipartimento federale dell’interno può emanare gli standard di accreditamento. Essi concretizzano segnatamente le competenze elencate agli articoli 2–8.
Consulta previamente il Consiglio delle scuole universitarie, il Consiglio svizzero di accreditamento, l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e la SEFRI.
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