812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate è rilasciata se il richiedente:1
è iscritta nel registro principale di commercio;
garantisce il deposito delle sostanze controllate conformemente all’articolo 54;
designa un responsabile per le sostanze controllate tenuto a rispettare le disposizioni della legislazione sugli stupefacenti.
a. soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1; e
b. dimostra che sono state adottate misure per:
1. garantire una protezione sufficiente contro il furto, e
2. impedire l’uso delle piante o dei funghi per altri scopi.2
Un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è rilasciata se il richiedente:
L’iscrizione nel registro di commercio non è richiesta per:
la Farmacia dell’esercito;
le autorità;
le scuole universitarie;
le organizzazioni delle Nazioni Unite.
Le autorizzazioni per le cure basate sulla prescrizione di stupefacenti sono rette dall’ordinanza del 25 maggio 20113sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup).
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩