812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Il responsabile deve:
essere un operatore sanitario o possedere un diploma universitario in scienze naturali;
stabilire in un contratto scritto con il richiedente la responsabilità e l’obbligo di presenza, se non è egli stesso il richiedente; e
essere in grado di esercitare la propria attività professionale senza sottostare a istruzioni.
Il responsabile della coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate può possedere anche un diploma universitario o di scuola universitaria professionale nei settori delle scienze agrarie, ambientali o forestali.1
L’autorità competente può autorizzare quali responsabili i titolari di un diploma equivalente rilasciato da scuole universitarie estere per le professioni menzionate e che possono attestare di disporre delle necessarie conoscenze specialistiche.
Se l’autorizzazione d’esercizio è limitata alle sostanze controllate dell’elenco f (precursori), Swissmedic può autorizzare quali responsabili i titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale o di una scuola superiore specializzata nel campo delle scienze naturali e che possono attestare di disporre delle necessarie conoscenze specialistiche.
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
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