Nella presente ordinanza si intende per:
- transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale;
- commercio: la mediazione a titolo oneroso di sostanze controllate a persone autorizzate, incluse le attività di mediatori e di agenti;
- fabbricazione : tutte le fasi di lavoro comprendenti l’estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione o il trattamento, la pulizia e la trasformazione, come pure l’imballaggio, il deposito e la consegna del prodotto finito, inclusi i controlli di qualità e la liberazione di partite;
- operatori sanitari: medici, dentisti, veterinari e farmacisti;
- ospedale: stabilimento ospedaliero ai sensi della LStup;
- impresa: ditta ai sensi della LStup;
- prescrivere: rilasciare una ricetta per pazienti o detentori di animali affinché questi possano procurarsi medicamenti contenenti sostanze controllate;
- sostanze controllate: stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici ai sensi dell’articolo 2 LStup, nonché materie prime e prodotti con un presunto effetto simile a quello degli stupefacenti ai sensi dell’articolo 7 LStup;
- Paese bersaglio: i Paesi menzionati nell’elenco g.