812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
La presente ordinanza disciplina l’autorizzazione e il controllo di stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici ai sensi dell’articolo 2 LStup nonché di materie prime e prodotti con un effetto simile a quello degli stupefacenti ai sensi dell’articolo 7 LStup.
Disciplina l’importazione, l’esportazione, il transito e il commercio di sostanze controllate. Assicura la disponibilità di sostanze controllate in quantità sufficienti per scopi medici e per la ricerca.
Si applica anche alle persone e alle imprese aventi la loro sede in Svizzera che commerciano all’estero sostanze controllate.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.