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Commenti: Art. 23 | Omnilex
Law
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OCStup · Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
Art. 23
Art. 22g
Art. 24
Art. 23
812.121.1
OCStup
Federal Council Ordinance
1 lug 2011
Fonte originale
Chi intende importare o esportare sostanze controllate necessita di un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione.
Non è richiesta un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione per:
le sostanze controllate contenute in preparati dell’elenco c;
le sostanze controllate che devono essere importate o esportate in soluzione in una concentrazione inferiore a 1 mg per 1 ml a scopi analitici.
Per i coadiuvanti chimici dell’elenco g è richiesta un’autorizzazione d’esportazione unicamente per i Paesi bersaglio.
Swissmedic mette a disposizione i moduli di domanda per le autorizzazioni d’importazione e d’esportazione.
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