812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Swissmedic rilascia un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione unicamente a un richiedente che dispone di una delle seguenti autorizzazioni:1
un’autorizzazione rilasciata dal Consiglio federale ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1 LStup;
un’autorizzazione rilasciata dal DFI ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LStup;
un’autorizzazione eccezionale rilasciata dall’UFSP ai sensi dell’articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup;
2 un’autorizzazione rilasciata da Swissmedic ai sensi dell’articolo 4 LStup e dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza;
un’autorizzazione rilasciata dal Cantone ai sensi degli articoli 14 e 14a capoverso 1bisLStup.
L’importazione di sementi e piante per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è autorizzata, se il richiedente dispone di un’autorizzazione d’esercizio per la loro coltivazione.3
In singoli casi Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione a:
farmacisti;
medici;
veterinari;
organizzazioni nazionali o internazionali nell’ambito dell’aiuto umanitario d’urgenza.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
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