812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Swissmedic trasmette al richiedente il numero di copie dell’autorizzazione d’importazione unica o generale necessarie per attestare il suo diritto d’importazione presso l’ufficio doganale e le competenti autorità del Paese d’esportazione.
Informa l’autorità competente del Paese d’esportazione mediante una copia dell’autorizzazione d’importazione.
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