812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata soltanto se il richiedente presenta l’autorizzazione d’importazione del Paese di destinazione.
Per l’autorizzazione d’esportazione di coadiuvanti chimici dell’elenco g dev’essere presentata unicamente una prova attestante che l’importazione è autorizzata.
Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione d’esportazione per l’aiuto umanitario d’urgenza anche se manca l’autorizzazione d’importazione.
Nell’ambito dell’aiuto umanitario d’urgenza, l’autorizzazione d’esportazione può essere richiesta eccezionalmente, in casi d’emergenza, entro tre giorni lavorativi dall’avvenuta esportazione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.