812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Il transito di sostanze controllate è ammesso se il trasportatore può provare che la spedizione verso il Paese di destinazione è conforme alle prescrizioni legali del Paese di provenienza.
La prova della conformità legale della spedizione verso il nuovo Paese di destinazione deve essere fornita al momento dell’entrata della sostanza controllata nel territorio doganale svizzero. In casi motivati può essere accordato un termine supplementare.
Se la prova non può essere fornita, la merce è trattenuta conformemente all’articolo 39.
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