L’importazione, l’esportazione e il transito di sostanze controllate devono essere effettuati per il tramite degli uffici doganali designati dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1.
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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