812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
I viaggiatori malati possono importare in Svizzera senza autorizzazione d’importazione i medicamenti contenenti sostanze controllate, escluse le sostanze dell’elenco d, necessari al massimo per 30 giorni di cura.
1bis. I viaggiatori malati provenienti da Stati vincolati da uno degli Accordi di associazione a Schengen possono importare in Svizzera senza autorizzazione d’importazione i medicamenti contenenti sostanze controllate necessari al massimo per 30 giorni di cura, a condizione che dispongano di un’attestazione secondo l’allegato 2. Gli Accordi di associazione a Schengen sono riportati nell’allegato 1.1
Se il loro soggiorno dura più di 30 giorni, devono rivolgersi a un medico abilitato all’esercizio della professione in Svizzera per farsi prescrivere i medicamenti necessari per la cura.
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
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