812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
I viaggiatori malati possono esportare senza autorizzazione d’esportazione i medicamenti contenenti sostanze controllate, escluse le sostanze dell’elenco d, necessari al massimo per 30 giorni di cura, se il Paese di destinazione lo permette.
Se si recano in uno Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione a Schengen, i viaggiatori malati hanno il diritto di ottenere dal loro medico curante un’attestazione con le necessarie informazioni comprovanti la cura prescritta. Gli accordi di associazione a Schengen sono elencati nell’allegato 1.
L’attestazione deve essere autenticata dal farmacista che dispensa i medicamenti contenenti sostanze controllate su ricetta medica. Il farmacista inoltra immediatamente una copia dell’attestazione autenticata all’autorità competente del Cantone in cui sono prestate le cure mediche.
I medici curanti abilitati alla dispensazione diretta secondo il diritto cantonale e che dispensano essi stessi i medicamenti prescritti compilano integralmente l’attestazione e ne trasmettono immediatamente una copia all’autorità cantonale competente.
L’attestazione è valida al massimo 30 giorni. Per ogni medicamento contenente sostanze controllate prescritto è richiesta un’attestazione separata. Per i medicamenti contenenti sostanze controllate dell’elenco c non è necessaria alcuna attestazione.
Swissmedic mette a disposizione, in formato elettronico, il modulo ufficiale secondo il modello dell’allegato 2.
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