812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Swissmedic funge da centro d’informazione internazionale per le questioni riguardanti l’importazione e l’esportazione di medicamenti contenenti sostanze controllate nel traffico viaggiatori.
Nel singolo caso, se necessario, Swissmedic può trasmettere all’autorità cantonale competente per ulteriori accertamenti le richieste di autorità estere concernenti le attestazioni di cui all’articolo 42. L’autorità cantonale competente fornisce direttamente le informazioni del caso al servizio estero richiedente.
All’inizio dell’anno, il servizio cantonale competente informa Swissmedic in merito al numero di attestazioni emesse nel corso dell’anno precedente.
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