812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
I farmacisti responsabili di una farmacia o di una farmacia di ospedale possono procurarsi sostanze controllate unicamente presso persone o imprese titolari di un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate e unicamente mediante un’ordinazione scritta.1
I farmacisti di una farmacia possono dispensare medicamenti contenenti sostanze controllate su ricetta prescritta da:
a. un operatore sanitario abilitato a prescrivere medicamenti contenenti sostanze controllate;
b un operatore sanitario straniero autorizzato all’esercizio della professione nella zona di confine, abilitato a utilizzare e a prescrivere sostanze controllate (art. 10 cpv. 2 LStup).
Se il medico o il veterinario prescrivente non dispone altrimenti, l’acquisizione di medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi a, d non è ripetibile.
L’acquisizione parziale di medicamenti prescritti contenenti sostanze controllate degli elenchi b, c è possibile durante la durata di validità della ricetta. Sulla ricetta dev’essere indicato il quantitativo fornito e il centro di dispensazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
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