812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
In casi urgenti e se è impossibile ottenere una prescrizione medica, il farmacista responsabile può eccezionalmente dispensare, senza prescrizione, la confezione più piccola in commercio di un medicamento contenente sostanze controllate.
Per i medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi a, b e per i medicamenti omologati contenenti sostanze controllate dell’elenco d egli deve allestire un verbale che indichi il cognome e l’indirizzo del destinatario, nonché il motivo della dispensazione. Questo verbale va trasmesso entro cinque giorni all’autorità cantonale competente. Il medico curante dev’essere informato contemporaneamente.
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