812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Gli ospedali, gli istituti scientifici, le organizzazioni nazionali o internazionali nonché le autorità della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni autorizzati all’acquisizione e all’uso di sostanze controllate possono procurarsele mediante un’ordinazione scritta presso un’impresa, una farmacia o la farmacia di un ospedale autorizzata.
Essi designano un responsabile per le sostanze controllate e gli affidano i seguenti compiti:
le ordinazioni;
l’organizzazione interna;
la conservazione;
la consegna;
il controllo.
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