812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Le persone e le imprese titolari di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità federale devono notificare a Swissmedic ogni fornitura di sostanze controllate degli elenchi a, b, d, e, effettuata in Svizzera nei seguenti casi:
la fornitura di sostanze controllate a destinatari in Svizzera;
la rispedizione ai fornitori di sostanze controllate e di medicamenti contenenti sostanze controllate;
gli invii destinati all’autorità cantonale competente.
La notifica deve avvenire entro il quindici del mese che segue la fornitura o l’invio.
Le rispedizioni di sostanze controllate da parte di operatori sanitari, farmacie, ospedali, istituti scientifici e autorità cantonali e comunali a una persona o a un’impresa conformemente all’articolo 4 LStup devono essere notificate a Swissmedic dal destinatario delle sostanze controllate.1
Per ogni sostanza controllata e per ogni medicamento contenente sostanze controllate (forma farmaceutica, dosaggio e grandezza della confezione) è allestita una notifica separata.
Dopo consultazione dei Cantoni e delle cerchie interessate, Swissmedic può esonerare temporaneamente o definitivamente specifiche forniture dall’obbligo di notifica se il controllo può essere assicurato in altro modo.
I titolari di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata da un Cantone notificano a quest’ultimo, su richiesta, le forniture effettuate in Svizzera.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
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