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Commenti: Art. 70 | Omnilex
Law
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OCStup · Ordinanza sul controllo degli stupefacenti
Art. 70
Art. 69
Art. 71
Art. 70
812.121.1
OCStup
Federal Council Ordinance
1 lug 2011
Fonte originale
I Cantoni eliminano in modo adeguato le sostanze controllate degli elenchi a, d, e modificate, scadute, non più utilizzate o sequestrate.
L’autorità cantonale competente sorveglia l’eliminazione delle sostanze controllate degli elenchi b, c, f, g. Dev’essere garantita la tracciabilità.
I costi per l’eliminazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione, del proprietario o del possessore delle sostanze.
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