812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Il DFI esegue la presente ordinanza per quanto riguarda le materie prime e i prodotti con un presunto effetto simile a quello degli stupefacenti dell’elenco e.
Se materie prime e prodotti con un presunto effetto simile a quello degli stupefacenti compaiono sul mercato o se vi è il sospetto che materie prime e prodotti conosciuti abbiano un effetto simile a quello degli stupefacenti, su richiesta di Swissmedic il DFI li inserisce immediatamente nell’elenco e.
Dopo la verifica da Swissmedic e su richiesta di quest’ultimo, assegna a un altro elenco o stralcia dall’elenco degli stupefacenti le materie prime e i prodotti.
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