812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
L’UFSP esegue la presente ordinanza per quanto riguarda le sostanze controllate dell’elenco d, purché esse non siano utilizzate come principi attivi in un medicamento omologato.
In materia di controllo degli stupefacenti, per la canapa utilizzata per scopi non medici esso assume nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di agenzia nazionale di controllo della canapa conformemente all’articolo 28 della Convenzione unica del 30 marzo 19611sugli stupefacenti, nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.2