812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Swissmedic provvede affinché le notifiche previste dalle convenzioni internazionali giungano agli organi competenti entro il termine prescritto.
Pubblica le notifiche e le informazioni previste dalle convenzioni internazionali ratificate.
D’intesa con gli organi e le autorità seguenti, può trattare documenti elettronicamente per quanto la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite:
il Comitato internazionale per il controllo dei narcotici (INCB) ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a della della Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 19611nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972;
l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto delle Nazioni Unite del 10 settembre 20022;