812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8 LStup o per verificare che queste siano rispettate, l’UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali dei richiedenti e dei titolari di autorizzazioni:
dati relativi all’identità;
dati relativi a domicilio, sede sociale e ubicazione aziendale;
dati relativi alle iscrizioni nel registro di commercio;
dati relativi a procedimenti penali;
dati relativi a procedimenti di esecuzione;
dati relativi alla formazione professionale e alla qualifica.
Ai fini del rilascio di autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoversi 5–8 LStup, l’UFSP può inoltre trattare i seguenti dati personali:
a. dati dei pazienti relativi:
1. all’identità,
2. alla cartella clinica rilevanti ai fini della valutazione dell’applicazione medica limitata di stupefacenti vietati;
b. dati dei medici curanti relativi:
1. all’identità,
2. al perfezionamento.
L’UFSP e Swissmedic assicurano che abbiano accesso ai dati di cui ai capoversi 1 e 2 solo le persone incaricate di trattare le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8 LStup.
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