812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Gli emolumenti riscossi da Swissmedic sono disciplinati nell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 14 settembre 20181sui suoi emolumenti.2
Swissmedic può esonerare organizzazioni a carattere umanitario, organizzazioni internazionali e autorità dall’obbligo di pagare emolumenti, per quanto tale obbligo non sia stato disciplinato nell’autorizzazione del Consiglio federale.
Gli emolumenti riscossi dal DFI e dall’UFSP sono disciplinati dagli articoli 38–40 ODStup3.