812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Se l’ufficio doganale trattiene sostanze controllate (art. 40 cpv. 1) e se gli accertamenti di Swissmedic (art. 40 cpv. 2) rivelano che il sospetto di violazione di disposizioni della presente ordinanza è fondato oppure se, al momento dell’entrata delle sostanze controllate nel territorio doganale svizzero, non può essere provato che la spedizione è stata effettuata in modo conforme alle prescrizioni del Paese di destinazione, Swissmedic trasmette il fascicolo all’autorità cantonale competente per il perseguimento penale delle infrazioni (art. 28 LStup).
Le sostanze controllate confiscate nell’ambito del perseguimento penale di infrazioni (art. 69 del Codice penale1) possono essere riutilizzate in modo legale oppure essere eliminate conformemente alle disposizioni dell’articolo 70.
Il ricavo di un’eventuale vendita di sostanze controllate confiscate è versato all’autorità competente per il controllo, sempre che non sia attribuito al precedente proprietario in seguito a decisione giudiziaria.