Conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera d LStup, è punito chi intenzionalmente o per negligenza:
1. allestire un verbale con il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché il motivo della dispensazione,
2. trasmettere questo verbale entro cinque giorni all’autorità cantonale competente,
3. informare il medico curante contemporaneamente alla trasmissione del verbale all’autorità cantonale competente (art. 52 cpv. 2).
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