Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 18f capoversi 3 e 4 nonché 30 capoversi 1 e 2 della legge del 3 ottobre 19511sugli stupefacenti (LStup),2 ordina:
RS 812.121 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 386). ↩
0 commentaries