812.121.6ODStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Le istituzioni per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina (istituzioni di cura) sono istituzioni autorizzate a somministrare e consegnare la diacetilmorfina che:
dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 capoverso 1;
garantiscono una cura e un’assistenza interdisciplinari;
riuniscono le competenze specifiche del personale medico e di altri specialisti;
dispongono di sufficiente personale di cura e di assistenza;
hanno locali dotati dell’infrastruttura appropriata; e
sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità nell’impiego della diacetilmorfina.1
Cantoni, Comuni o organizzazioni private possono essere responsabili delle istituzioni che dispensano cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore il 1° apr. 2023 (RU 2023 138). ↩
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