812.121.6ODStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
L’istituzione di cura può delegare la somministrazione e la consegna di diacetilmorfina a un’istituzione esterna appropriata se quest’ultima:
ha ricevuto informazioni e istruzioni adeguate da parte dell’istituzione di cura;
dispone di personale sufficientemente formato; e
dispone di locali e infrastrutture appropriate.
Se un’istituzione esterna appropriata è incaricata della somministrazione o della consegna di diacetilmorfina in dosi giornaliere etichettate specificamente a nome del paziente, l’istituzione di cura presenta immediatamente un annuncio per ciascun paziente all’UFSP o alle autorità cantonali competenti.
Nell’autorizzazione rilasciata all’istituzione di cura, l’UFSP prevede oneri e condizioni adattati, segnatamente se:
le condizioni di cui al capoverso 1 non sono interamente adempite;
l’adeguato accompagnamento terapeutico del paziente non è garantito.
L’UFSP rifiuta la delega segnatamente se:
le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempite;
l’adeguato accompagnamento terapeutico del paziente non può essere garantito.
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