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Commenti: Art. 2 | Omnilex
Law
/
OM · Ordinanza sui medicamenti
Art. 2
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Art. 2
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Art. 3
812.212.21
OM
Federal Council Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
L’obbligo di omologazione per i medicamenti pronti per l’uso è retto dall’articolo 9 LATer.
L’omologazione è necessaria in ogni caso:
per un medicamento pronto per l’uso che contiene organismi geneticamente modificati (OGM);
per un espianto standardizzato di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 2007
1
sui trapianti.
Footnotes
RS
810.211
↩
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