812.212.5OPuMFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
I campioni destinati al pubblico possono essere dispensati solo gratuitamente.
I campioni destinati al pubblico devono essere chiaramente e durevolmente designati come «campione gratuito». Devono soddisfare le esigenze di Swissmedic riguardo alle indicazioni e ai testi su contenitori e imballaggi.
I campioni di medicamenti della medicina umana possono contenere al massimo una dose giornaliera raccomandata.
I campioni di medicamenti delle categorie di dispensazione C e D possono essere dispensati al pubblico soltanto dai punti di distribuzione autorizzati. Non è consentito offrirli a libera disposizione.
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