812.212.5OPuMFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
La pubblicità non può:
far apparire superflua una visita medica o veterinaria o un’operazione chirurgica, segnatamente offrendo una diagnosi o consigliando un trattamento per corrispondenza;
promettere che il medicamento ha un effetto garantito o che non ha effetti indesiderati;
far credere che l’effetto del medicamento sia equivalente a quello di un altro trattamento o di un altro medicamento oppure migliore;
far credere che lo stato di una persona sana o di un animale sano migliori con l’impiego del medicamento;
far temere che lo stato di una persona sana o di un animale sano peggiori senza l’impiego del medicamento;
indirizzarsi esclusivamente o prevalentemente a bambini e adolescenti;
menzionare o far riferimento a pubblicazioni scientifiche, studi clinici, perizie, certificati o raccomandazioni di ricercatori, di persone attive nella sanità, di personalità note o di persone non specializzate nel campo medico-farmaceutico;
mostrare persone con l’abbigliamento professionale di operatori sanitari, droghieri o personale paramedico o che stanno svolgendo attività specifiche del settore medico;
utilizzare titoli o distinzioni ingannevoli, non riconosciuti o fittizi;
paragonare il medicamento a una derrata alimentare o a un alimento per animali, a un prodotto cosmetico o per l’igiene, o ad altri oggetti d’uso;
indicare o lasciar intendere che la sicurezza o l’efficacia del medicamento è dovuta al fatto che si tratti di un «prodotto naturale» o simili;
con la descrizione o la presentazione di un’anamnesi, indurre ad un’autodiagnosi errata o a una diagnosi errata da parte del detentore di un animale;
utilizzare in modo abusivo, preoccupante o ingannevole immagini di mutamenti del corpo di una persona o di un animale o di parti di esso, avvenuti in seguito a malattie o danni, o all’effetto di un medicamento;
indicare il numero di persone o di animali trattati;