812.212.5OPuMFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Il titolare dell’omologazione designa una persona responsabile della pubblicità del medicamento che mette in commercio.
La persona designata deve disporre di una formazione in scienze naturali o in medicina o di un’altra formazione specialistica o esperienza appropriata.
Essa ha i seguenti compiti:
si assicura che la pubblicità del medicamento realizzata rispetti le disposizioni applicabili;
1 provvede affinché le istruzioni di Swissmedic siano osservate senza indugio e interamente;
su richiesta, fornisce a Swissmedic tutta la documentazione e l’informazione necessarie;
garantisce che i suoi rappresentanti di medicamenti abbiano una formazione adeguata e rispettino gli obblighi stabiliti nella presente ordinanza;
conserva, per sei mesi a partire dall’ultimo impiego promozionale, una copia di ogni pubblicità di medicamenti diffusa e tiene un elenco di tutti i destinatari, del tipo di diffusione e della data della prima diffusione.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713). ↩
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