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Commenti: Art. 41 | Omnilex
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ODmed · Ordinanza relativa ai dispositivi medici
Art. 41
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812.213
ODmed
Federal Council Ordinance
26 mag 2021
Fonte originale
La designazione è sospesa, limitata o revocata se l’organismo designato:
non soddisfa più o soddisfa solo parzialmente i necessari presupposti; oppure
non attua le azioni correttive disposte da Swissmedic.
La sospensione è pronunciata per 12 mesi al massimo e può essere prorogata di altri 12 mesi al massimo.
L’organismo designato la cui designazione è sospesa, limitata o revocata deve informarne entro dieci giorni tutti i fabbricanti interessati.
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