812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Le equivalenze terminologiche tra l’UE-MDR1e la presente ordinanza figurano nell’allegato 2.
Se nella presente ordinanza si rimanda a disposizioni dell’UE-MDR che a loro volta rimandano ad altre disposizioni dell’UE-MDR o di altri atti dell’UE, si applicano anche tali disposizioni. Per i rimandi all’UE-MDR è determinante la versione inserita nella nota a piè di pagina relativa all’articolo 4 capoverso 1 lettera f; per i rimandi ad altri atti dell’UE è determinante la versione dell’atto in questione nell’allegato 3 numero 1. Sono fatti salvi i rimandi agli atti dell’UE elencati all’allegato 3 numero 2; in luogo di tali normative si applicano le disposizioni svizzere ivi elencate.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. ↩
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