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Commenti: Art. 59 | Omnilex
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ODmed · Ordinanza relativa ai dispositivi medici
Art. 59
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Art. 59
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812.213
ODmed
Federal Council Ordinance
26 mag 2021
Fonte originale
Il fabbricante dei dispositivi della classe I redige un rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione.
Il rapporto contiene:
una sintesi dei risultati e delle conclusioni delle analisi dei dati raccolti sulla scorta del piano di cui all’articolo 58;
una descrizione delle eventuali azioni preventive o correttive adottate e la relativa motivazione.
Il rapporto fa parte della documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione secondo l’allegato III UE-MDR
1
.
Il fabbricante aggiorna il rapporto ove necessario e lo mette a disposizione dell’autorità competente su richiesta.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f.
↩
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