812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
I distributori e gli importatori cooperano con i fabbricanti o i loro mandatari affinché i dispositivi siano adeguatamente tracciabili.
L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 47c LATer vige per almeno dieci anni e nel caso di dispositivi impiantabili per almeno 15 anni dalla data in cui il dispositivo è stato ricevuto o fornito.
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