812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Laddove necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti, l’accesso online ai sistemi d’informazione è concesso alle seguenti persone e posizioni:
i collaboratori di Swissmedic che operano nel settore della vigilanza e della sorveglianza del mercato nonché terzi incaricati di compiti in questo settore;
i collaboratori di Swissmedic che operano nel settore del diritto penale amministrativo;
gli amministratori di Swissmedic e terzi incaricati.
Gli accessi ai sistemi d’informazione sono verbalizzati; i dati verbalizzati sono conservati per due anni.
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