812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Il DFI può adeguare gli allegati 1–3 e 5–6 della presente ordinanza agli sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica.1
Gli adeguamenti che possono costituire ostacoli tecnici al commercio sono effettuati dal DFI d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 576). ↩
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