812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
I laboratori che intendono operare come laboratori specializzati designati dalla Commissione europea secondo l’articolo 106 paragrafo 7 UE-MDR1possono presentarne richiesta a Swissmedic.
Essi devono dimostrare a Swissmedic in particolare che:
soddisfano i criteri di cui all’articolo 106 paragrafo 8 UE-MDR; e
sono in grado di assumere, a seconda delle esigenze, i compiti di cui all’articolo 106 paragrafo 10 UE-MDR, tenendo conto delle modifiche a tale disposizione che la Commissione europea apporta mediante atti delegati2.
I laboratori specializzati devono operare in uno dei seguenti ambiti:
caratterizzazione fisico-chimica;
test microbiologici, meccanici, elettrici o elettronici oppure test biologici e tossicologici non clinici oppure test di biocompatibilità.
Se sono soddisfatti i presupposti, Swissmedic propone alla Commissione europea il laboratorio come laboratorio specializzato.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. ↩