813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, concedere deroghe alle prescrizioni di etichettatura per talune sostanze o taluni preparati o per taluni gruppi di sostanze o di preparati e autorizzare che questi non siano etichettati o che lo siano in un altro modo adeguato se:
gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un’etichettatura conforme all’articolo 10;
le sostanze o i preparati sono forniti in una quantità talmente piccola che tenendo conto delle caratteristiche di pericolo non presentano alcun rischio per l’essere umano o l’ambiente; oppure
le sostanze o i preparati non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento UE-CLP1.
Emana una decisione su domanda motivata o una decisione di portata generale.
Stabilisce un elenco di deroghe ammesse e lo pubblica nel suo sito Internet.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. ↩
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