813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l’articolo 19 a utilizzatori professionali o a commercianti deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza aggiornata. Nell’ambito del commercio al dettaglio, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata solo su domanda.
La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:
in caso di fornitura di una sostanza o un preparato secondo l’articolo 19 lettere a–c: al più tardi al momento della prima fornitura e, su domanda, in caso di forniture successive;
in caso di fornitura di un preparato secondo l’articolo 19 lettera d: su domanda.
La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:
a titolo gratuito;
nelle lingue ufficiali desiderate dall’utilizzatore professionale o dal commerciante o, di comune intesa, in un’altra lingua; l’allegato alla scheda di dati di sicurezza può essere redatto in inglese;
su supporto elettronico o cartaceo; su domanda dell’utilizzatore professionale o del commerciante, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su supporto cartaceo.
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