813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Se l’organo di notifica constata che una nuova sostanza è già notificata in Svizzera, comunica al notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.1
1bis. L’organo di notifica rinuncia ai dati del notificante e si avvale di quelli di un precedente notificante se:
a. il nuovo notificante prova che il precedente notificante, mediante un attestato di accesso, è d’accordo che l’organo di notifica utilizzi i suoi dati; oppure
b. la durata di protezione dei dati è scaduta.2
Il notificante non può avvalersi dei seguenti dati di precedenti notificanti:
identità, purezza e tipo di impurezze della sostanza;
modalità per rendere innocua la sostanza.
Le normative del diritto della concorrenza e del diritto dei beni immateriali non sono toccate dalle disposizioni della presente sezione.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). ↩