813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti. La domanda deve essere presentata nella forma richiesta dall’organo di notifica.1
Tale domanda deve recare indicazioni circa:
l’identità della sostanza secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b numero 2;
la quantità di sostanza che chi presenta la domanda intende immettere sul mercato.
Se dispone di sufficienti dati di precedenti esperimenti su vertebrati e nessuno dei presupposti secondo l’articolo 29 capoverso 1bisè soddisfatto, l’organo di notifica:
comunica ai precedenti notificanti l’impiego dei dati previsto dal nuovo notificante e il suo nome e indirizzo; e
fornisce al nuovo notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.
La ripetizione di studi che implicano esperimenti su vertebrati non è consentita.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). ↩
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