813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
La comunicazione deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e presentata in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale.
La comunicazione deve comprendere i seguenti dati e documenti:
il nome e l’indirizzo del fabbricante;
se il fabbricante ha importato la sostanza, il nome e l’indirizzo del fabbricante straniero;
i dati essenziali relativi all’identità della sostanza;
gli impieghi previsti;
la quantità della sostanza che il fabbricante prevede di immettere annualmente sul mercato in Svizzera*;*
la classificazione e l’etichettatura previste;
il programma di ricerca e un elenco delle persone cui è destinata la sostanza;
per le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB: una proposta di scheda di dati di sicurezza.
L’organo di notifica può esigere dal fabbricante o dal rappresentante esclusivo rapporti d’esame pertinenti ai fini della valutazione della sostanza, sempreché siano disponibili e possano essere procurati con un onere sopportabile.
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